Articolo 136 della Costituzione

L'articolo 136 della Costituzione, descrive gli effetti della dichiarazione di illegittimità che ha effetto successivo al giorno della pubblicazione della decisione delle camere, chiaramente da giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.



Ecco il testo dell'articolo 136 della Costituzione: 
Quando la Corte dichiara l' illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.



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