Articolo 96 della Costituzione

L'articolo 96 della Costituzione, rileva la responsabilità dei testi compiuti nelle loro funzioni del presidente del consiglio e dei ministri anche successivamente alla cessazione della loro carica.



Ecco il testo dell'articolo 96  della Costituzione: 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale



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