Articolo 47 del Codice Civile

L'articolo 47 del Codice Civile, indica che é possibile avere anche una domiciliazione speciale e che deve essere fatta per iscritto..


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Il testo dell'articolo 47 è il seguente: 
Si puo' eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.

Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.
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