Art. 17 della Costituzione

L'articolo 17 della Costituzione, prevede la riunione dei cittadini purché senz'armi e in luogo aperto senza alcun preavviso. Per le riunioni invece in luogo pubblico pubblico bisogna vvisare le autorità, che possono vietarle in determinate circostanze.




Ecco il testo: 
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

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