Il privilegio: diritto di prelazione

Il privilegio é un diritto di prelazione con pegno ed ipoteca. Esistono più tipi di privilegio che si differenziano in base ai beni sopporti a privilegio. 


Il privilegio
Il legislatore valuta che determinati crediti debbano essere anteposti ad altri crediti verso il medesimo debitore: ciò in ragione della “causa del credito” (art. 2745). Stabilisce allora che tali crediti sono assistiti da privilegio su determinati beni del debitore, con la conseguenza che questi beni sono riservati propriamente a soddisfare i crediti, e solo dopo l'integrale soddisfazione possono venire destinati ai creditori chirografari.

A seconda del loro oggetto i privilegi si distinguono in due grandi categorie come stabilito dall'articolo 2746:
  • privilegio generale, ha per oggetto tutti i beni mobili del debitore. La legge elenca inoltre le retribuzioni e le indennità dei lavoratori subordinati; crediti derivanti da spese indispensabili per il debitore e la sua famiglia (vitto, alloggio, cure mediche, crediti tributari, per contributi previdenziali, e così via (art. 2751).
  • privilegio speciale, ha per oggetto singoli beni determinati, mobili o immobili, che presentano una particolare connessione con la causa del credito. Ad esempio, il credito dell’albergatore verso il cliente ha privilegio sulle cose portate da quest’ultimo in albergo (set;. 2760).

I due tipi di privilegio hanno efficacia diversa:
  • il privilegio generale ha un’efficacia più ridotta, poiché non può esercitarsi in pregiudizio dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che ne formano oggetto (art. 2747, c. 1); perciò, se il debitore ha trasferito a un terzo un suo bene mobile, anche dopo la nascita del credito privilegiato, su questo bene il creditore non può soddisfarsi.
  • Invece il privilegio speciale su beni mobili ha un’efficacia superiore: in quanto può esercitarsi anche in pregiudizio dei terzi che abbiano acquistato i beni dopo il sorgere del privilegio stesso: dunque il creditore può sottoporre a esecuzione forzata il bene, anche se nel frattempo il debitore lo ha trasferito a un terzo (art. 2747, c. 2). In altre parole, il privilegio speciale sui mobili è opponibile ai terzi. Questa particolare efficacia del privilegio speciale è però subordinata alla condizione che continui a sussistere la “particolare situazione” cui la legge ricollega il privilegio. Ad esempio, il privilegio dell’albergatore sussiste, ed è opponibile ai terzi, solo fino a che il bagaglio del cliente resta in albergo.

L'esistenza dei privilegi determina una graduatoria, per in cui i crediti chirografari sono posposti ai crediti privilegiati. Esiste anche una graduatoria interna fra i diversi crediti privilegiati, in base alla quale alcuni fra di essi alcuni sono più privilegiati rispetto ad altri, questa graduatoria è fissata dall'art. 2777.



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