Articolo 79 del Codice Civile

L'articolo 79 del Codice Civile, é rubricato “effetti”


Codice Civile Libri


Il testo dell'articolo 79 è il seguente: 
La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo ne ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.
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