Il testo dell'articolo 78 è il seguente:
L’affinità é il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
Nella linea e nel grado in cui taluno é parente d'uno dei coniugi, egli é affine dell'altro coniuge.
L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
Cessa se il matrimonio e' dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4.
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