L'articolo 69 del Codice Civile, è rubricato come "Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza".
Il testo dell'articolo 69 è il seguente:
Nessuno é ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto é nato.
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