Articolo 137 della Costituzione

L'articolo 137 della Costituzione, indica che la legge costituzionale stabilisce la condizione, le forme e i termini di proponibilitá.



Ecco il testo dell'articolo 137 della Costituzione: 
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.



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