Articolo 110 della Costituzione

L'articolo 110 della Costituzione, indica che spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.



Ecco il testo dell'articolo 110 della Costituzione: 
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia .

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.



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