Articolo 108 della Costituzione

L'articolo 108 della Costituzione, indica che le norme relative alla magistratura e alla giustizia sono stabilite per legge.



Ecco il testo dell'articolo 108 della Costituzione: 
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.



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