L'articolo 102 della Costituzione, rileva che la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati e specifica altri aspetti relativi all'ambito giudiziari.
Ecco il testo dell'articolo 102 della Costituzione:
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
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