Articolo 58 del Codice Civile

L'articolo 58 del Codice Civile, indica le caratteristiche della dichiarazione di morte presunta dell'assente, in questo caso viene pronunciata sentenza dopo dieci anni di assenza, ma devono decorrere nove anni dal compomineto dei 18 anni del soggetto assente.


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Il testo dell'articolo 58 è il seguente: 
Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50, puo' con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia.

In nessun caso la sentenza puo' essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore eta' dell'assente.

Puo' essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.
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