L'articolo 57 del Codice Civile, viene ricollegato all'articolo precedente e riguarda la prova della morte dell'assente.
Il testo dell'articolo 57 è il seguente:
Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari. Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
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