L'articolo 54 del Codice Civile, predispone i limiti della disponibilità dei beni in amministrazione temporanea. I limiti riguardano l'alienazione o la possibilità di porre sotto diritti di garanzia quest'ultimi, facoltà che possono essere concesse dal tribunale solo in determinati casi.
Il testo dell'articolo 54 è il seguente:
Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale. Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.
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