Articolo 54 del Codice Civile

L'articolo 54 del Codice Civile, predispone i limiti della disponibilità dei beni in amministrazione temporanea. I limiti riguardano l'alienazione o la possibilità di porre sotto diritti di garanzia quest'ultimi, facoltà che possono essere concesse dal tribunale solo in determinati casi.


Codice Civile Libri


Il testo dell'articolo 54 è il seguente: 
Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale. Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.
Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

Segui Help Tecno Blog sui canali social per rimanere aggiornato sulle ultime novità, basta un click:
-Seguici su Facebook😄
-Seguici su Twitter😀
-Seguici su YouTube😁
-Iscriviti ai Feed😏

Offerte consigliate:



Commenti