Cos'è il contratto di somministrazione? Il contratto di somministrazione fa parte di quelli della distribuzione, più specificamente in questo caso una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 c.c. ). Pertanto è un contratto ad esecuzione continuata o periodica attraverso il quale il produttore di beni, ma soprattutto si verifica nel caso di produttore di energie, rifornisce altri imprenditori, o consumatori finali, in modo continuativo o in modo periodico (Esempi sono quelli di servizi di energia elettrica, gas, somministrazione dei dettaglianti, abbonamenti a giornali).
Interessante è la differenza tra la somministrazione e la vendita ripartita, perché:
- Somministrazione: in questa l’interesse del cliente è soddisfatto solo dalla distribuzione nel tempo delle prestazioni, dato che non ha necessità un ristorante non ha bisogno di 500kg di verdura in un giorno, ma 50kg alla settimana.
- Nella vendita ripartita: ha ad oggetto una singola prestazione e solo per agevolare il venditore viene frazionata in più consegne suddivise (esempio è la consegna di una cucina, che per ragioni di grandezza viene fatta in più consegne). Qua invece il cliente sarebbe soddisfatto anche dall’immediata consegna. Se entità della somministrazione non è pattuita, s’intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno del cliente (art. 1560), purché accertabile. Le parti possono stabilire anche il limite massimo e minimo per l’intera fornitura o per la singola somministrazione (in questo caso spetta al cliente scegliere).
Se il prezzo delle forniture non è stabilito dal contratto questo non è nullo, ma è determinato secondo le regole della vendita avendo a riguardo al prezzo praticato al tempo della scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui queste devono essere eseguite (art. 1561 c.c.).
L’Inadempimento di una delle parti relative a singole prestazioni consente all'altra di richiedere la risoluzione, se per inadempimento ha notevole importanza e menoma la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti (art. 1564).
L’inadempimento della parte che ha diritto alla somministrazione (cliente), se è di lieve entità, non consente al somministratore di sospendere l’esecuzione senza dare un congruo preavviso (art. 1565).
Questo tipo di contratto può avere patti di preferenza (non può eccedere comunque eccedere i 5 anni, il cliente si obbliga a dare la preferenza al produttore nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto→ comunicandogli condizioni di terzi e il produttore entro il termine stabilito deve pronunciarsi se utilizzare il diritto di preferenza o no) o clausole d’esclusiva (2 casi).
Clausole di esclusiva:
- Se a favore somministrante: il cliente non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, né provvedere con mezzi propri alla produzione di queste cose.
- Se a favore cliente: il somministrante per tutta la durata del contratto non può erogare ad altri le stesse forniture.
- Per avere l'esclusività, l’esclusivista può impegnarsi a pagare un certo corrispettivo, o anche assumersi l'obbligo di promuovere nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha l'esclusiva (art. 1568). Infine la somministrazione può essere a tempo determinato o indeterminato, in quest’ultimo caso può recedere dando congruo preavviso.
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