L'articolo 46 del Codice Civile, definisce la sede delle persone giuridiche e nel caso in cui sia diversa da quella dichiarata.
Il testo dell'articolo 46 è il seguente:
Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui é stabilita la loro sede. Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede risultante dal registro é diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima.
Segui Help Tecno Blog sui canali social per rimanere aggiornato sulle ultime novità, basta un click:
-Seguici su Facebook😄
-Seguici su Twitter😀
-Seguici su YouTube😁
-Iscriviti ai Feed😏
Offerte consigliate:
Commenti
Posta un commento
Spunta la casella qui a lato per essere avvisato della risposta