Articolo 46 del Codice Civile

L'articolo 46 del Codice Civile, definisce la sede delle persone giuridiche e nel caso in cui sia diversa da quella dichiarata.


Codice Civile Libri


Il testo dell'articolo 46 è il seguente: 
Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui é stabilita la loro sede. Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede risultante dal registro é diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima.
Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

Segui Help Tecno Blog sui canali social per rimanere aggiornato sulle ultime novità, basta un click:
-Seguici su Facebook😄
-Seguici su Twitter😀
-Seguici su YouTube😁
-Iscriviti ai Feed😏

Offerte consigliate:



Commenti