L'articolo 45 del Codice Civile, indica il domicilio dei coniugi, del figlio e dell'interdetto. Definendo che il loro domicilio é la sede dove ha i propri affari e interessi.
Il testo dell'articolo 45 è il seguente:
Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.
Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio e' stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive. L'interdetto ha il domicilio del tutore.
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