Articolo 41 del Codice Civile

L'articolo 41 del Codice Civile, la rappresentanza in giudizio e la responsabilità dei componenti.

Codice Civile Libri


Il testo dell'articolo 41 è il seguente: 
Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalita' giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.
Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

Segui Help Tecno Blog sui canali social per rimanere aggiornato sulle ultime novità, basta un click:
-Seguici su Facebook😄
-Seguici su Twitter😀
-Seguici su YouTube😁
-Iscriviti ai Feed😏

Offerte consigliate:



Commenti