L'articolo 36 del Codice Civile, indica l'ordinamento e l'amministrazione delle assicurazioni non riconosciute.
Il testo dell'articolo 36 è il seguente:
L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e' conferita la presidenza o la direzione.
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