Articolo 27 del Codice Civile

L'articolo 27 del Codice Civile, indica l'estinzione delle associazioni specificando che oltre alle cause indicate nell'atto costitutivo vengono meno nel momento in cui tutti gli associati sono venuti a mancare oppure il risultato non è stato raggiunto.

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Il testo dell'articolo 27 è il seguente: 
Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo e' stato raggiunto o e' divenuto impossibile.
Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.(comma abrogato nel 2000)
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