L'articolo 27 del Codice Civile, indica l'estinzione delle associazioni specificando che oltre alle cause indicate nell'atto costitutivo vengono meno nel momento in cui tutti gli associati sono venuti a mancare oppure il risultato non è stato raggiunto.
Il testo dell'articolo 27 è il seguente:
Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo e' stato raggiunto o e' divenuto impossibile.
Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.(comma abrogato nel 2000)
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