Articolo 26 del Codice Civile

L'articolo 26 del Codice Civile, riguarda le fondazioni.

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Il testo dell'articolo 26 è il seguente: 
L'autorita' governativa puo' disporre il coordinamento dell'attivita' di piu' fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto e' possibile, la volonta' del fondatore.
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