Articolo 86 della Costituzione

L'articolo 86 della Costituzione, delinea i compiti del Presidente della Repubblica, che non possiede un potete ben preciso, ma una moltitudine.



Ecco il testo dell'articolo 86  della Costituzione: 
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.



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