Articolo 83 della Costituzione

L'articolo 83 della Costituzione, indica le modalità di elezione del Presidente della Repubblica che avviene in seduta comune. Le modalità di elezione per i compiti affidati segue un procedimento ben preciso.



Ecco il testo dell'articolo 83 della Costituzione: 

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.

L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.



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