Articolo 7 del Codice Penale

L'articolo 7 del Codice Penale, indica una serie di reati che pur commessi in territorio straniero, ma riguarda un cittadino italiano o straniero, devono essere puniti secondo la legge italiana.




Il testo dell'articolo 7 del C.p. è il seguente: 
È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:
1. delitti contro la personalità dello Stato italiano;
2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
3. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
4. delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana. 

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