Articolo 2 del Codice Penale

L'articolo 2 del Codice Penale, si articola in sei commi e descrive la successione di leggi penali. Completando quanto contenuto nell'articolo 1 al primo comma e nei commi successivi indica i vari casi riguardanti le varie problematiche che potrebbero sorgere nell'applicazione della legge penale nel tempo e in seguito ad abrogazione di qualche articolo.  




Il testo dell'articolo 2 del C.p. è il seguente: 
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. 

Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 1352. 

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. 

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti. 

Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.. 
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