L'articolo 9 del Codice Civile, segnala che anche lo pseudonimo può essere oggetto di rivendicazione, come nell'articolo precedente.
Il testo dell'articolo 9 è il seguente:
Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'articolo 7.
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