Articolo 68 della Costituzione

L'articolo 68 della Costituzione, indicache i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle loro affermazioni nell'esercizio del proprio lavoro e approfondisce la perquisizione, che è limitata per questi soggetti.



Ecco il testo dell'articolo 68 della Costituzione: 

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

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