Articolo 61 della Costituzione

L'articolo 61 della Costituzione, si basa sull'elezione delle due Camere che viene effettuata nei 60 giorni dalla fine delle precedenti.



Ecco il testo: 
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
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