Articolo 43 della Costituzione

L'articolo 43 della Costituzione, pone una distinzione dei beni in pubblici e privati. Stabilendo che la proprietà privata è regolata dalla legge e che puó essere espropriata per la pubblica utilitá.




Ecco il testo: 
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Se vuoi consultare gli altri articoli della Costituzione, accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.
Segui Help Tecno Blog sui canali social per rimanere aggiornato sulle ultime novità, basta un click:
-Seguici su Facebook😄
-Seguici su Twitter😀
-Seguici su YouTube😁
-Iscriviti ai Feed😏

Offerte consigliate:



Commenti