L'articolo 3 del Codice Civile indica che al compimento dei 18 anni è possibile lavorare, ma stabilisce che non è richiesto questo limite per lavori che ne prevedono uno minore.
Il testo dell'articolo 3 è il seguente:
Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore.
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