Articolo 20 del Codice Civile

L'articolo 20 del Codice Civile, indica le modalità di convocazione delle assemblee delle associazioni.

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Il testo dell'articolo 20 è il seguente: 
 L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.
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