Articolo 19 del Codice Civile

L'articolo 19 del Codice Civile, riguarda la limitazione del potere di rappresentanza.

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Il testo dell'articolo 19 è il seguente: 
Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'articolo 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.
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