Articolo 15 del Codice Civile

L'articolo 15 del Codice Civile, riguarda interamente la fondazione, che è un tipo di soggetto particolare, che abbiamo visto nel dettaglio qui.

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Il testo dell'articolo 15 è il seguente: 
 L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta.

La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.
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