L'articolo 12 del Codice Civile, è stato abrogato e riguardava il riconoscimento della capacità giuridica delle fondazioni, le associazioni e altri istituti di carattere privato
Il testo dell'articolo 12 (ABROGATO) è il seguente:
Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del presidente della Repubblica.
Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto.
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