Art. 20 della Costituzione

L'articolo 20 della Costituzione, stabilisce il carattere ecclesiastico e di religione.




Ecco il testo: 
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

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