Art. 8 della Costituzione

L'art. 8 della Costituzione, si ricollega all'articolo precedente, replicando nuovamente l'uguaglianza religiosa avanti alla legge e riconosco loro di aggregarsi purchè non in contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato.  




Ecco il testo:
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

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