Articolo 68 del Codice Civile

L'articolo 68 del Codice Civile, è rubricato come "nullità del nuovo matrimonio".


Codice Civile Libri


Il testo dell'articolo 68 è il seguente: 
Il  matrimonio  contratto a  norma  dell'art.  65 è  nullo, qualora  la  persona  della  quale  fu dichiarata  la morte  presunta  ritorni  o ne  sia  accertata  l'esistenza. Sono salvi  gli  effetti  civili  del  matrimonio  dichiarato nullo. La  nullitá non puó essere  pronunziata  nel  caso in cui  e'  accertata  la  morte, anche  se  avvenuta  in una data  posteriore  a  quella  del  matrimonio.

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