Articolo 125 della Costituzione

L'articolo 125 della Costituzione, descrive che le regioni hanno organi di giustizia amministrativa.



Ecco il testo dell'articolo 125 della Costituzione: 
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione



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