Articolo 113 della Costituzione

L'articolo 113 della Costituzione, indica che è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti avanti agli organi di giurisdizione ordinaria.



Ecco il testo dell'articolo 113 della Costituzione: 
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.



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