Articolo 53 del Codice Civile

L'articolo 53 del Codice Civile, riguarda il godimento di beni immessi nel possesso temporaneo.


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Il testo dell'articolo 53 è il seguente: 
Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite.
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