Contratto di somministrazione cos'è

Cos'è il contratto di somministrazione? Il contratto di somministrazione fa parte di quelli della distribuzione, più  specificamente in questo caso una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 c.c. ). Pertanto è un contratto ad esecuzione continuata o periodica attraverso il quale il produttore di beni, ma soprattutto si verifica nel caso di produttore di energie, rifornisce altri imprenditori, o consumatori finali, in modo continuativo o in modo periodico (Esempi sono quelli di servizi di energia elettrica, gas, somministrazione dei dettaglianti, abbonamenti a giornali).




Interessante è la differenza tra la somministrazione e la vendita ripartita, perché:
  • Somministrazione: in questa l’interesse del cliente è soddisfatto solo dalla distribuzione nel tempo delle prestazioni, dato che non ha necessità un ristorante non ha bisogno di 500kg di verdura in un giorno, ma 50kg alla settimana. 
  • Nella vendita ripartita: ha ad oggetto una singola prestazione e solo per agevolare il venditore viene frazionata in più consegne suddivise (esempio è la consegna di una cucina, che per ragioni di grandezza viene fatta in più consegne). Qua invece il cliente sarebbe soddisfatto anche dall’immediata consegna. Se entità della somministrazione non è pattuita, s’intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno del cliente (art. 1560), purché accertabile. Le parti possono stabilire anche il limite massimo e minimo per l’intera fornitura o per la singola somministrazione (in questo caso spetta al cliente scegliere).

Se il prezzo delle forniture non è stabilito dal contratto questo non è nullo, ma è determinato secondo le regole della vendita avendo a riguardo al prezzo praticato al tempo della scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui queste devono essere eseguite (art. 1561 c.c.).

L’Inadempimento di una delle parti relative a singole prestazioni consente all'altra di richiedere la risoluzione, se per inadempimento ha notevole importanza e menoma la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti (art. 1564). L’inadempimento della parte che ha diritto alla somministrazione (cliente), se è di lieve entità, non consente al somministratore di sospendere l’esecuzione senza dare un congruo preavviso (art. 1565). 

Questo tipo di contratto può avere patti di preferenza (non può eccedere comunque eccedere i 5 anni, il cliente si obbliga a dare la preferenza al produttore nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto→ comunicandogli condizioni di terzi e il produttore entro il termine stabilito deve pronunciarsi se utilizzare il diritto di preferenza o no) o clausole d’esclusiva (2 casi).

Clausole di esclusiva:
  • Se a favore somministrante: il cliente non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, né provvedere con mezzi propri alla produzione di queste cose.
  • Se a favore cliente: il somministrante per tutta la durata del contratto non può erogare ad altri le stesse forniture.

  • Per avere l'esclusività, l’esclusivista può impegnarsi a pagare un certo corrispettivo, o anche assumersi l'obbligo di promuovere nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha l'esclusiva (art. 1568). Infine la somministrazione può essere a tempo determinato o indeterminato, in quest’ultimo caso può recedere dando congruo preavviso.

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