Articolo 49 del Cofice Civile

L'articolo 49 del Codice Civile, definisce la dichiarazione di assenza, ponendo tempo di due anni dalla scomparsa.


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Il testo dell'articolo 49 è il seguente: 
Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza.
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