Articolo 48 del Codice Civile

L'articolo 48 del Codice Civile, definisce il curatore del soggetto scomparso, ovvero di un soggetto che si allontana dal suo ultimo domicilio o residenza. Per conservare i beni lasciati, viene nominato un curatore che avrà il compito della loro amministrazione.


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Il testo dell'articolo 48 è il seguente: 
Quando una persona non e' piu' comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza e non se ne hanno piu' notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza, su istanza, degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, puo' nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e puo' dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso.

Se vi e' un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi e' un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non puo' fare.
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