Articolo 42 del Codice Civile

L'articolo 42 del Codice Civile, riguarda la destinazione del fondo.

Codice Civile Libri


Il testo dell'articolo 42 è il seguente: 
Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia piu' attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorita' governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non e' stata disciplinata al momento della costituzione.
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