Articolo 38 del Codice Civile

L'articolo 38 del Codice Civile, riguarda le obbligazioni assunte dagli appartenenti alle associazioni non riconosciute.

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Il testo dell'articolo 38 è il seguente: 
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
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