Articolo 88 della Costituzione

L'articolo 88 della Costituzione, indica che il Presidente della Repubblica ha il potere di sciogliere le Camere (Parlamento), ma con un limite: non può farlo negli ultimi 6 mesi del suo incarico.



Ecco il testo dell'articolo 88  della Costituzione: 
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.



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