Articolo 85 della Costituzione

L'articolo 85 della Costituzione, indica le scadenze e il termine dell'incarico del Presidente della Repubblica.



Ecco il testo dell'articolo 85  della Costituzione: 
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.


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