Articolo 77 della Costituzione

L'articolo 77 della Costituzione, integra il principio di nell'articolo precedente, secondo cui il governo non puó senza delegazione emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria e specificando quali sono le situazioni di delega: decreto legge e legislativo.



Ecco il testo dell'articolo 77 della Costituzione: 

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.


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