Articolo 10 del Codice Penale

L'articolo 10 del Codice Penale, integra gli articoli precedenti relativi alla territorialità, ponendo il caso di un cittadino straniero che commette delitti nei confronti (attenzione che il concetto di "delitto" nella concezione di diritto prnale non è identico all'uso comune) e anche il caso di cittadino straniero che commette delitto verso la comunità europea.




Il testo dell'articolo 1 del C.p. è il seguente: 
Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:

1. si trovi nel territorio dello Stato;
2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
3. l'estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene  
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